LOCAZIONI BREVI CON LA RITENUTA AL 21%
Comunicazione dati e ritenuta per la nuova tassa "Airbnb"
Il Fisco combatte il "nero" degli affitti brevi, gestiti da mediatori quali siti e portali turistici, per periodi inferiori ai 30 giorni, che prende il nome di "Tassa Airbnb", dal nome dell’ormai utilizzatissimo portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra.
Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi per i contratti stipulati dal 1° giugno 2017 in avanti, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Locazioni brevi dal 1° giugno 2017
Dal 1 giugno è in vigore la nuova misura che prevede una transazione secca anche per gli affitti brevi inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, come Booking e Airbnb.
Tassazione al 21%
Per i redditi derivanti da tali contratti è consentita l’applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell’imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari.
Saranno gli intermediari che, incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.
I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.
Quando si applica
L’applicazione della cedolare è prevista quando il locatore è una persona fisica che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all’intervento di intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (a oggi non ancora emanato), saranno definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni nell’anno solare.
Modalità di tassazione
Il locatore (proprietario) potrà considerare tale ritenuta:
· a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);
· ovvero a titolo d’imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.
Versamento delle ritenute
Con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.
Il 17 luglio scorso è scaduto il termine per versare la ritenuta del 21% trattenuta nel mese di giugno 2017 sui pagamenti dei canoni con riferimento ai contratti di locazione brevi stipulati dal 1° giugno.
Considerate le difficoltà che incontra ogni nuova normativa fiscale, l’Agenzia delle Entrate si è resa disponibile a concedere 60 giorni di tempo agli operatori per adeguarsi ai nuovi obblighi. Pertanto, considerando che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è datato 12 luglio, gli agenti dovranno iniziare a trattenere la ritenuta del 21% sui corrispettivi incassati a partire dal 12 settembre, ed effettuare il primo versamento entro il 16 ottobre 2017.
Tale soluzione, tuttavia, non è ancora stata ufficializzata.
03/08/2017